LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 6-04-1996
REGIONE SICILIA

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente:
Norme transitorie per l' accelerazione delle procedure
nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in
materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze
di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa.
Gestioni straordinarie di enti regionali

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 17
del 11 aprile 1996

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36  

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 9

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO AB:
Legge Regionale SICILIA Numero 7 del 2002 Articolo 42

 Deroga ai limiti dell' art. 23 comma 1
della lr 29 aprile 1985, n. 21
 1.  Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente
ai sensi della disciplina vigente prima dell' entrata
in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10,
esclusivamente al fine di adeguare i progetti a norme di
legge e/ o regolamenti, entrati in vigore dopo l' approvazione
tecnica degli stessi e concernenti impianti tecnici o tecnologici,
nonchè  l' abbattimento di barriere architettoniche,
il direttore dei lavori provvede direttamente a mezzo
di apposite perizie di variante e/ o suppletive, in deroga ai
limiti dell' articolo 23 comma 1 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21, come sostituito dall' articolo 54 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SICILIA Numero 21 del 1985 Articolo 23

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SICILIA Numero 10 del 1993

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