ARTICOLO 9
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO AB:
Legge Regionale SICILIA Numero 7 del 2002 Articolo 42
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Deroga ai limiti dell' art. 23 comma 1 della lr 29 aprile 1985, n. 21 1. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell' entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, esclusivamente al fine di adeguare i progetti a norme di legge e/ o regolamenti, entrati in vigore dopo l' approvazione tecnica degli stessi e concernenti impianti tecnici o tecnologici, nonchè l' abbattimento di barriere architettoniche, il direttore dei lavori provvede direttamente a mezzo di apposite perizie di variante e/ o suppletive, in deroga ai limiti dell' articolo 23 comma 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall' articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SICILIA Numero 21 del 1985 Articolo 23
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale SICILIA Numero 10 del 1993
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